Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 509 del 01/10/1996 G.U. n. 231 del 2 Ottobre 1996
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                        Istituzione e compiti 
 
  1. E' istituita, per la durata della  XIII  Legislatura,  ai  sensi
dell'articolo 82 della  Costituzione,  una  Commissione  parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato,  nonche'
degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; 
    b) accertare la congruita' della normativa vigente, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune
per rendere piu' coordinata  e  incisiva  l'iniziativa  dello  Stato,
delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  piu'  adeguate  le  intese
internazionali concernenti la prevenzione delle attivita'  criminali,
l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; 
    c) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni; 
    d) riferire al Parlamento al termine  dei  suoi  lavori,  nonche'
ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con  riferimento
alla camorra ed alle  altre  associazioni  comunque  denominate,  che
abbiano le caratteristiche di cui  all'articolo  416-bis  del  codice
penale. 
  4. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso  uno  o
piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui  all'articolo
6. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota all'art. 1: 
             -  La  legge  13   settembre   1982,   n.   646,   reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazioni  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10  febbraio  1962,  n.  57,  e  31
          maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una   commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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