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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e delle sanse umide
1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica
delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun
additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste
ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di
utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su
terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide
provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e
dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono
essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche
stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi
destinazione agricola puo' avvenire secondo le modalita' e le
esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente
legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si
estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad
esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.
Nota all'art. 1:
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modificazioni, reca: "Nuove norme per la disciplina dei
fertilizzanti".