Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 608 del 28/11/1996 G.U. n. 281 del 30 Novembre 1996 (suppl.ord.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile
1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7
ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n.
31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n.
326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio
1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto
1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993,
n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre
1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996,
n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995,
n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26
febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n.
339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996,
n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25
novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n.
135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
231 del 2 ottobre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Non si procede alla pubblicazione in data odierna del
testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione, ai sensi dell'art. 11 del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, in quanto
la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce integralmente
le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 10 che
fissa l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo
alla sua pubblicazione. Il testo coordinato sara'
pubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta
Ufficiale del giorno 27 gennaio 1997.
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