Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 608 del 28/11/1996 G.U. n. 281 del 30 Novembre 1996 (suppl.ord.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente  utili, di interventi a
sostegno  del  reddito  e  nel settore previdenziale e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei  decreti-legge  18  febbraio 1994, n. 112, 26 aprile
1994,  n.  247,  24  giugno  1994,  n.  405, 8 agosto 1994, n. 494, 7
ottobre  1994,  n.  572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n.
31,  7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n.
326,  2  ottobre  1995,  n.  416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio
1996,  n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto
1996, n. 404.
    3.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993,
n.  110,  18  giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre
1993,  n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile  1994,  n.  236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione
dell'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
    4.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996,
n.  181,  3  giugno  1996,  n.  301,  e  2 agosto 1996, n. 405, e del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
    5.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995,
n.  363,  30  ottobre  1995,  n.  449,  29  dicembre 1995, n. 554, 26
febbraio  1996,  n.  84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n.
339.
    6.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996,
n.  295,  e  26  luglio  1996,  n.  396, nonche' dei decreti-legge 25
novembre  1995,  n.  500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n.
135,  recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 novembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
          AVVERTENZA:
              Il  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          231 del 2 ottobre 1996.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
          Le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Non  si  procede alla pubblicazione in data odierna del
          testo   del   decreto-legge  coordinato  con  la  legge  di
          conversione,   ai   sensi  dell'art.  11  del  testo  unico
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, in quanto
          la  legge stessa, qui pubblicata, sostituisce integralmente
          le  disposizioni  del  decreto-legge,  salvo  l'art. 10 che
          fissa  l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo
          alla   sua   pubblicazione.   Il   testo  coordinato  sara'
          pubblicato,  corredato  delle relative note, nella Gazzetta
          Ufficiale del giorno 27 gennaio 1997.
 
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