Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 617 del 09/12/1996 G.U. n. 288 del 9 Dicembre 1996
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 e successivi decreti adottati in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 e successivi decreti adottati in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22,
19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n.
376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresi' fatte salve le cause
di non punibilita' e di estinzione dei reati, quelle che escludono
l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che
escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai
medesimi decreti.
2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV
dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22,
19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle
disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e
13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni
del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- I decreti-legge n. 489/1995, n. 22/1996, n. 132/1996,
n. 269/1996, n. 376/1996 e n. 477/1996 recano:
"Disposizioni urgenti in materia di politica
dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi
non appartenenti all'Unione europea".
- Il capo IV dei seguenti decreti-legge reca: "Norme
finali"; n. 489/1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 1995), n. 22/1996 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996), n. 132/1996
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
1996) e n. 269/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 18 maggio 1996).
- Il capo III dei seguenti decreti-legge reca:
"Ricongiungimenti e regolarizzazioni"; n. 376/1996
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio
1996) e n. 477/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
217 del 16 settembre 1996).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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