Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 650 del 23/12/1996 G.U. n. 300 del 23 Dicembre 1996
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l' esercizio dell' attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell' editoria e dello spettacolo, per l' emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
   2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
   3.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  558,  e  delle sue
successive  reiterazioni,  compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.  540,  concernenti  disposizioni  urgenti per il risanamento ed il
riordinamento della RAI S.p.a.
   4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del  decreto-legge  27  ottobre  1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni,  compreso  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 544,
concernenti  disposizioni  urgenti  per  assicurare l'attivita' delle
emittenti  televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche'
per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
   5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del  decreto-legge  29  dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive
reiterazioni,  compreso  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 544,
concernenti i servizi audiotex e videotex.
   6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del  decreto-legge  23  febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni,  compreso  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 541,
concernenti  disposizioni  urgenti  in  materia  di  bilancio  per le
imprese  operanti  nel  settore  dell'editoria  e  di  protezione del
diritto d'autore.
   7.  La  presente  legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MACCANICO,  Ministro  delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
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