Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 663 del 23/12/1996 G.U. n. 303 del 28 Dicembre 1996 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1997 )
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Per  l'anno  1997,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire  91.500
miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi  compreso  l'indebitamento
all'estero  per  un  importo  complessivo  non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione  per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.
   2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo  netto  da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi,
al netto di lire  10.145  miliardi  per  l'anno  1998  e  lire  6.941
miliardi  per  l'anno  1999, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire  390.600  miliardi  ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1998 e 1999, il  limite  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 79.200
miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 389.600  miliardi
ed in lire 297.500 miliardi.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022