Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 666 del 23/12/1996 G.U. n. 304 del 30 Dicembre 1996
Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione
S.p.a., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed
avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle
sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono
mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di
previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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