Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 675 del 31/12/1996 G.U. n. 5 dell'8 Gennaio 1997 (suppl.ord.)
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                      (Finalita' e definizioni) 
 
  1. La  presente  legge  garantisce  che  il  trattamento  dei  dati
personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti,  delle   liberta'
fondamentali, nonche'  della  dignita'  delle  persone  fisiche,  con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'  personale;
garantisce altresi' i diritti delle  persone  giuridiche  e  di  ogni
altro ente o associazione. 
  2. Ai fini della presente legge si intende: 
   a) per "banca di dati", qualsiasi  complesso  di  dati  personali,
ripartito in una  o  piu'  unita'  dislocate  in  uno  o  piu'  siti,
organizzato secondo una pluralita' di  criteri  determinati  tali  da
facilitarne il trattamento; 
   b)  per  "trattamento",  qualunque  operazione  o   complesso   di
operazioni, svolti con o  senza  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  o
comunque automatizzati, concernenti la  raccolta,  la  registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la    selezione,    l'estrazione,    il    raffronto,     l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,  la  diffusione,  la
cancellazione e la distruzione di dati; 
   c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona  giuridica,  ente  od  associazione,  identificati  o
identificabili,  anche   indirettamente,   mediante   riferimento   a
qualsiasi   altra   informazione,   ivi   compreso   un   numero   di
identificazione personale; 
   d) per "titolare", la persona fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle
modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il  profilo
della sicurezza; 
   e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
   f) per "interessato", la persona  fisica,  la  persona  giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 
   g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei  dati  personali  a
uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi   dall'interessato,   in
qualunque forma, anche  mediante  1a  loro  messa  a  disposizione  o
consultazione; 
   h) per "diffusione", il  dare  conoscenza  dei  dati  personali  a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche  mediante  la  loro
messa a disposizione o consultazione; 
   i) per "dato anonimo", il dato che in  origine,  o  a  seguito  di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile; 
   l)  per  "blocco",  la  conservazione  di   dati   personali   con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; 
   m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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