Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 679 del 31/12/1996 G.U. n. 7 del 10 Gennaio 1997
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione
sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per
le quali provvedono altre leggi, e' stabilito in lire 4 miliardi per
l'anno 1996.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito nelle percentuali
fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed e'
liquidato alle condizioni e con le modalita' indicate nella legge
stessa.
3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1
presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita'
istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi
ed i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni
sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 467 del 1987,
recante nuova disciplina del sostegno alle attivita' di
promozione sociale e contributi alle associazioni
combattentistiche, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e
sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di
divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche'
per la promozione sociale e per la tutela degli associati,
lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato,
escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste
dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che
perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti
dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione
dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di
dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di
discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause
di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di
specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad
utilizzarli per fini di promozione e di integrazione
sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra
prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
o associazioni e del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 476 del 1987 e' il
seguente:
"Art. 4 (Fondo globale). - 1. E' istituito il 'Fondo
globale per i contributi ad enti e associazioni di
promozione sociale', iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e'
fissato in lire 5.000 milioni. Esso e' assegnato nella
misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a
favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso
art. 1.
3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di
cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono cosi'
ulteriormente ripartite:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per
tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che
abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero
degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori
dell'attivita' svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma
di attivita' di cui al precedente art. 3 e in relazione
alla funzione sociale effettivamente svolta".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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