Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 681 del 31/12/1996 G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 1997
Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Data di rilevazione e campo di osservazione
1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
che sara' effettuato con riferimento all'anno 1996.
2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per
il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e
dei servizi", sara' effettuato mediante l'integrazione degli archivi
statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie,
per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e
per approfondimenti settoriali.
3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese
pubbliche e private e le relative unita' locali che esercitano la
loro attivita' nel campo dell'industria, dei servizi e
dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attivita' che
formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.
4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma
1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
