Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 681 del 31/12/1996 G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 1997
Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Data di rilevazione e campo di osservazione
  1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
che sara' effettuato con riferimento all'anno 1996.
  2.  Il  censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per
il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e
dei servizi", sara' effettuato mediante l'integrazione degli  archivi
statistici  ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie,
per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti  archivi  e
per approfondimenti settoriali.
  3.  Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese
pubbliche e private e le relative unita'  locali  che  esercitano  la
loro    attivita'   nel   campo   dell'industria,   dei   servizi   e
dell'artigianato. Restano escluse dal  censimento  le  attivita'  che
formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.
  4.  La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma
1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.   Il comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022