Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 73 del 22/02/1996 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1996, n. 46
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale.
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3
della legge 29 dicembre 1994, n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre
1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, e'
ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996.
------------
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n.
747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i
risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a
Marrakech il 15 aprile 1994), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi,
norme per provvedere all'adeguamento della legislazione
interna in materia di proprieta' industriale a tutte le
prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli
aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti
il commercio, di seguito denominato 'Accordo TRIPS', in
particolare con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante
testo delle disposizioni legislative in materia di marchi
registrati:
1) previsione di una presunzione di contraffazione,
conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
2) previsione di parametri per l'individuazione del
concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'art.
16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante
testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per modelli industriali:
1) previsione del requisito della creazione
indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo
comma, dell'accordo TRIPS;
c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante
testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per invenzioni industriali:
1) previsione di limiti per le utilizzazioni di
brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente
all'art. 31 dell'accordo TRIPS;
2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti
industriali e commerciali delle parti in un procedimento
per contraffazione di brevetto di invenzione industriale,
conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n.
70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del
Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle
topografie dei prodotti a semiconduttori:
1) previsione di una procedura di messa in mora
del'acquirente in buona fede da parte del titolare del
diritto e dei criteri per la corresponsione del
corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona
fede, conformente all'art. 37, primo comma, dell'accordo
TRIPS".
- Il testo dell'art. 6 della legge 13 luglio 1995, n.
295 (Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di affari esteri e di difesa), e' il
seguente:
"Art. 6 (Delega al Governo). - 1. Il termine per
l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29
dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre 1995. I
relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro degli affari esteri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
