Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 127 del 15/05/1997 G.U. n. 113 del 17 Maggio 1997 (suppl.ord.)
Misure urgenti per lo snellimento dell' attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                    (Semplificazione delle norme 
                sulla documentazione amministrativa) 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per  la
semplificazione delle norme sulla documentazione  amministrativa.  Le
Commissioni  si  esprimono  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione. Decorso tale termine il decreto  e'  emanato  anche  in
mancanza del parere ed entra in vigore novanta  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili. 
  3. Il regolamento si conforma,  oltre  che  ai  principi  contenuti
nell'articolo 18 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  ai  seguenti
criteri e principi direttivi: 
    a)   eliminazione   o   riduzione   dei   certificati   o   delle
certificazioni richieste  ai  soggetti  interessati  all'adozione  di
provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o  gestori  o
esercenti di pubblici servizi; 
    b)  ampliamento  delle  categorie  di  stati,   fatti,   qualita'
personali   comprovabili   dagli   interessati   con    dichiarazioni
sostitutive di certificazioni; 
    c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei  criteri  di  cui  alle
lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di  semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo; 
    d) indicazione esplicita delle norme abrogate. 
 
          Avvertenza: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  20  giugno  1997   si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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