Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 13 del 03/02/1997 G.U. n. 32 dell'8 Febbraio 1997
Modifica all' articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti
norme per la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo
le parole: "I magistrati -  esclusi  quelli  in  servizio  presso  le
giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti:
", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati
e di elezioni suppletive,".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
                                 ------------
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
          30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  8.  -  I  magistrati - esclusi quelli in servizio
          presso le giurisdizioni  superiori  -,  anche  in  caso  di
          scioglimento  anticipato  della  Camera  dei  deputati e di
          elezioni   suppletive,   non    sono    eleggibili    nelle
          circoscrizioni  sottoposte,  in  tutto  o  in  parte,  alla
          giurisdizione  degli  uffici  ai  quali  si  sono   trovati
          assegnati  o  presso  i  quali  hanno  esercitato  le  loro
          funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
          data di accettazione della candidatura. Non  sono  in  ogni
          caso   eleggibili   se,  all'atto  dell'accettazione  della
          candidatura, non si trovino in aspettativa.
             I magistrati che sono stati candidati e non  sono  stati
          eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni
          le  loro  funzioni  nella  circoscrizione nel cui ambito si
          sono svolte le elezioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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