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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 132 del 13/05/1997 G.U. n. 116 del 21 Maggio 1997
Nuove norme in materia di revisori contabili
Nuove norme in materia di revisori contabili
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Indizione della prima sessione di esami
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. E' indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.
2. Con decreto del Ministro di grazia giustizia e' costituita,
presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice
composta da:
a) un docente universitario di materie giuridiche o di
contabilita', oppure un magistrato collocato a riposo con grado non
inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati
dal presidente della corte d'appello;
b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianita' di
iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei
dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte
d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio
nazionale dei dottori commercialisti;
c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di
anzianita' di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del
collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto
della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal
consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia'
iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti
ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal
consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio
nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati
componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
4. E' nominato vicepresidente il componente piu' anziano tra gli
effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato
dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore
al settimo livello.
6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un
compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per
ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e' di lire
ventimila; il compenso e' determinato con decreto del presidente
della corte di appello.
7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le
cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda
alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le
domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa
fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda
devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificati di nascita e residenza;
b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2,
comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei
dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti
commerciali;
c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non
iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1,
lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2;
d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero
totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6
della presente legge;
e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo
7.
8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame,
indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella
situazione di cui all'articolo 5, comma 2 -bis, del citato decreto
legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello
non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per
l'inizio delle prove d'esame.
9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale,
la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili", come modificato dall'art. 6 della legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Esonero dall'esame per l'iscrizione nel
registro). - 1. Sono esonerati dall'esame coloro che,
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma
2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di
attivita' professionale, un esame di Stato
teoricopratico avente ad oggetto le materie previste
dall'art. 4.
2. Sono altresi' esonerati dall'esame i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato,
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
un esame teoricopratico avente ad oggetto le materie
previste dall'art. 4.
2-bis. L'esonero dall'esame puo' riguardare anche singole
materie".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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