Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 141 del 27/05/1997 G.U. n. 125 del 31 Maggio 1997
Modifica del terzo comma dell' articolo 83 del codice di procedura civile
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al terzo  comma dell'articolo 83 del codice  di procedura civile
e' aggiunto, in  fine, il seguente periodo: "La  procura si considera
apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero'
congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della  disposizione  di  legge  modificata  e  della  quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.
 
           Nota all'art. 1:
            -  L'art.  83 del codice  di procedura penale, come sopra
          modificato, e' cosi' formulato:
            "Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la  parte  sta  in
          giudizio  col ministero di un difensore, questi deve essere
          munito di procura.
            La procura alle liti puo' essere generale o  speciale,  e
          deve   essere   conferita  con  atto  o  scrittura  privata
          autenticata.
            La procura speciale puo' essere anche  apposta in calce o
          a  margine  della   citazione,      del   ricorso,      del
          controricorso, della  comparsa di risposta o  d'intervento,
          del        precetto   o   della      domanda   d'intervento
          nell'esecuzione.   In   tali   casi   l'autografia    della
          sottoscrizione  della  parte  deve  essere  certificata dal
          difensore. La procura si considera apposta in  calce  anche
          se  rilasciata  su  foglio separato che sia pero' congiunto
          materialmente all'atto cui si riferisce.
            La  procura   speciale  si   presume  conferita  soltanto
          per  un determinato  grado del  processo,  quando nell'atto
          non e'  espressa volonta' diversa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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