Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 141 del 27/05/1997 G.U. n. 125 del 31 Maggio 1997
Modifica del terzo comma dell' articolo 83 del codice di procedura civile
Modifica del terzo comma dell' articolo 83 del codice di procedura civile
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera
apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero'
congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge modificata e della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- L'art. 83 del codice di procedura penale, come sopra
modificato, e' cosi' formulato:
"Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in
giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e
deve essere conferita con atto o scrittura privata
autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o
a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento
nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal
difensore. La procura si considera apposta in calce anche
se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto
materialmente all'atto cui si riferisce.
La procura speciale si presume conferita soltanto
per un determinato grado del processo, quando nell'atto
non e' espressa volonta' diversa".
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