Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 147 del 05/06/1997 G.U. n. 133 del 10 Giugno 1997
Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra
Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di
indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con
protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna
il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e' incaricato di provvedere alla
corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla
presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti
disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile
del rapporto di lavoro.
2. Presso l'INPS e' istituita, per l'intero periodo di validita'
dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilita' separata
per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore
dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla
retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate
dai lavoratori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede a carico della gestione di cui al comma 2.
4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a
norma della presente legge, e' limitata all'esaurimento delle
disponibilita' della gestione di cui al comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1980, n. 90, reca: "Esecuzione dell'accordo tra Italia
e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di
indennita' di disoccupazione per i lavoratori
frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo
amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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