Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 147 del 05/06/1997 G.U. n. 133 del 10 Giugno 1997
Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  dell'attuazione  di quanto  previsto dall'accordo  fra
Italia  e  Svizzera sulla  retrocessione  finanziaria  in materia  di
indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  frontalieri,  con
protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna
il 12 dicembre 1978, reso  esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica  8  febbraio  1980,  n.  90,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS)   e'  incaricato   di  provvedere   alla
corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla
presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti
disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile
del rapporto di lavoro.
  2. Presso  l'INPS e' istituita,  per l'intero periodo  di validita'
dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilita' separata
per l'erogazione dei trattamenti  speciali di disoccupazione a favore
dei  lavoratori frontalieri  italiani in  Svizzera, finanziata  dalla
retrocessione da parte elvetica  delle quote di contribuzione versate
dai lavoratori.
  3.  Agli oneri  derivanti dall'attuazione  della presente  legge si
provvede a carico della gestione di cui al comma 2.
  4. La corresponsione dei  trattamenti speciali di disoccupazione, a
norma  della  presente  legge,   e'  limitata  all'esaurimento  delle
disponibilita' della gestione di cui al comma 2.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 8 febbraio
          1980, n.  90,  reca:  "Esecuzione  dell'accordo  tra Italia
          e  Svizzera  sulla retrocessione finanziaria in materia  di
          indennita'   di   disoccupazione   per      i    lavoratori
          frontalieri,   con protocollo,  scambio  di note  e accordo
          amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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