Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 183 del 27/06/1997 G.U. n. 148 del 27 Giugno 1997
Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale
Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai
procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli
articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 242 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, gia'
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come
ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17
ottobre 1990, n. 293, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre
1991, n. 400, dall'art. 1 del D.Lgs. 16 ottobre 1992, n.
411, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563,
dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 702,
dall'art. 1 del D.L. 29 aprile 1995, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 e dalla legge 2 luglio 1996, n. 343, e' il seguente:
"Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che
proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La
disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del codice quando e' stato compiuto un atto di
istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto
e' stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un
mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice,
e' stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45
del codice abrogato per i quali le condizioni indicate
nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno
solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle
imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del
codice i procedimenti siano gia' riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se
entro il 31 dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il
decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza
di proscioglimento o non e' stato disposto il giudizio
direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi
trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue
conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli
adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi
indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od
ordinanza di invio a giudizio.
3. Quando si procede con istruzione formale, se
l'istruzione e' ancora in corso alla data del 31
dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati
indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice,
alla data del 30 giugno 1997, il giudice istruttore
entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria,
dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369
del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato,
il giudice istruttore pronuncia sentenza di
proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla
data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in
corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia
sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a
giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il
giudizio direttissimo".
- I delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428
del codice penale, per i quali la legge qui pubblicata
proroga al 31 dicembre 1997 il termine di cui al comma 3
dell'art. 242 soprariportato, sono, rispettivamente:
devastazione, saccheggio e strage (art. 285);
guerra civile (art. 286);
strage (art. 422);
naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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