Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 230 del 16/07/1997 G.U. n. 168 del 21 Luglio 1997
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato
"Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata
l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri
doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio
1998.
3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla
Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335:
a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego
gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale
successivamente alla data di soppressione del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, reca:
"Riconoscimento giuridico della professione di
spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del
fondo previdenziale a favore degli spedizionieri
doganali".
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente: "26. A
decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti
che esercitano per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al
comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di
cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono
esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di
studio, limitatamente alla relativa attivita'".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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