Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 233 del 18/07/1997 G.U. n. 171 del 24 Luglio 1997
Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le somme  dovute  all'Istituto nazionale  di  previdenza per  i
dipendenti  dell'Amministrazione  pubblica (INPDAP)  dalle  Comunita'
ebraiche  e   dall'Unione  delle   Comunita'  ebraiche   italiane  in
conseguenza  dell'applicazione ai  dipendenti delle  Comunita' stesse
dei  benefici  previsti  dalla  legge  24  maggio  1970,  n.  336,  e
successive modificazioni  ed integrazioni, sono poste  a carico dello
Stato.
  2. All'onere  di cui al  comma 1, valutato  in lire 3  miliardi per
l'anno  1997,  si  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio  triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato  di previsione della  spesa del Ministero del  tesoro per
l'anno 1997,  a tale  fine utilizzando  parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad affettuare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  La legge  24 maggio  1970,  n. 336,  reca: "Norme    a
          favore    dei  dipendenti    civili dello   Stato ed   enti
          pubblici  ex combattenti  ed assimilati".
            - La  legge 8  luglio 1971,  n. 541,   reca: "Norme    di
          applicazione della legge  24 maggio 1970,  n. 336,  recante
          benefici  a   favore dei dipendenti pubblici ex combattenti
          ed assimilati".
            - La  legge 9  ottobre 1971,  n. 824,  reca: "Norme    di
          attuazione,  modificazione ed  integrazione della  legge 24
          maggio 1970,  n. 336, concernente  norme   a   favore   dei
          dipendenti   dello  Stato  ed  enti pubblici ex combattenti
          ed assimilati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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