Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle
comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito
dal presidente dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio
e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto
indicando due nominativi, uno per la commissione per le
infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e
i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo
commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
mandato dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri
quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non
si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle
norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di
cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e
il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con
il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo
coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero
delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti,
sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione
al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i
soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base
alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita'
da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da
diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o
riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel
territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei
criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi
da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore
della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi
ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di
infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema
di interconnessione e accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della
controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del
servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del
servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita'
di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso
all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti
da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle
leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto
nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli
eventuali obblighi di servizio universale e le modalita' di
determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le
eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione
nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e
tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del
servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto
di piu emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto
di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme
comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei
servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita'
dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una
carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni
comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei
prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte
salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e
puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse
e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi
di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera,
in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di
eventuali diversi accordi tra produttori;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del
prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni
di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche'
l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di
parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di
attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della
convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita
ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove
la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai
mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede
ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche
legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore
delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche
attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione",
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di
cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi,
nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e
per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per
il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso
consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla
proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria
stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli
articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso
tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di
lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali,
alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture
rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che
esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella
legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni
dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le
infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i
prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite
con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma
9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le
imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o
autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi
per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
universale e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la
verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel
termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure
per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle
modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di un
documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al
presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di denunziare violazioni di norme di competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o
destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie,
individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta
giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure rela-
tive ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea
per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela
dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita'
nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per
la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire
ad arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle
comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'
degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai
quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali
per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni
l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure
di mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato
territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in
posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i
compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le Autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva
determinazione della pianta organica si procede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il
ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente
e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a sessanta unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il 20
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita'
puo' provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal
Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle
disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9,
limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si
applicano anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della
legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n.
223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le
disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento
l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da
operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla
presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti
dell'Autorita', puo' definire immediatamente il giudizio nel merito,
con motivazione in forma abbreviata. La medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali
sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del
processo cautelare. Le parti interessate hanno facolta' di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello
immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli
utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze
di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime
pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e
a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in
materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte
le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto e di
dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i
criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi
componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al
Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita'
espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della
propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene
previste dall'articolo 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni
dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso
soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti
del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la
sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 25 agosto 1997, si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge, corredato
delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma
3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' di note sintetiche a margine di ciascun
comma o gruppi di commi, stampate in modo caratteristico,
che individuino in modo sommario il contenuto degli stesi,
ai sensi dello stesso art. 10, comma 3-bis, aggiunto
dall'art. 17, comma 29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.