Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 25 del 18/02/1997 G.U. n. 45 del 24 Febbraio 1997
Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare
e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
    a)  attua  le  deliberazioni  in  materia  di  difesa e sicurezza
adottate  dal  Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di
difesa e approvate dal Parlamento;
    b)   emana   le  direttive  in  merito  alla  politica  militare,
all'attivita'   informativa   e   di   sicurezza   ed   all'attivita'
tecnico-amministrativa;
    c)  partecipa  direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e
sicurezza  militare  o  le cui deliberazioni comportino effetti sulla
difesa nazionale;
    d)  approva la pianificazione generale e operativa interforze con
i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione
relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della
Difesa.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
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