Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 266 del 07/08/1997 G.U. n. 186 dell'11 Agosto 1997
Interventi urgenti per l' economia
Interventi urgenti per l' economia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo
sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di
aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e
dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in
materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti
attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni
precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero
dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti
provvedimenti.
2. Le Commissioni parlarnentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere
informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti
pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e
provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di
monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle
attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita
struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in
essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti
derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento
informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti,
ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire
alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare
prima dell'inizio della sessione di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi del l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
