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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 276 del 22/07/1997 G.U. n. 192 del 19 Agosto 1997
Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari
Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita' della legge;
nomina dei giudici onorari aggregati
1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei
procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30
aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i
quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo
comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88
della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai
procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in
istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con
l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si
procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla
nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono
essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari
confermati in materie giuridiche.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta
Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e
giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono
individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni
stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle
sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del
relativo personale ausiliario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) come modificato dall'art. 88 della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile):
"Art. 48. - In materia penale il tribunale ordinario
giudica col numero invariabile di tre votanti.
In materia civile il tribunale ordinario giudica
col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento
del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni
tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la
liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi
contro gli organi amministrativi e di controllo, i
direttori generali e i liquidatori e ogni altra
controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle
societa', nelle mutue assicuratrici e societa'
cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei
consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del
codice di procedura civile;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale ordinario, salve le disposizioni
relative alla composizione delle sezioni specializzate,
quando giudica in forma collegiale decide con il numero
invariabile di tre votanti.
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla
decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale
ordinario decide in persona del giudice istruttore o
del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico
con tutti i poteri del collegio".
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