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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 334 del 02/10/1997 G.U. n. 232 del 4 Ottobre 1997
Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto
Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico
1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al
rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza
con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza
pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti
generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme
restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le
corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in
aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed
accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo
da definire in sede contrattuale, un'indennita' di posizione
correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e
pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) lire 24
milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri
uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18
milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari
condizioni di complessita' o rilevanza delle posizioni, ciascun
Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della indennita' di cui
alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite
delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle
unita' di personale in servizio al 1 gennaio 1996.
2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i
medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e
diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai
dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di
corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e
dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per
promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione
dal servizio, nonche' ai dirigenti generali equiparati per effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di
compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli
enti di appartenenza.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai
Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di
assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano
parlamentari l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui
alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini
perequativi, tale indennita' e' integrata da un assegno
corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e
l'importo dell'indennita' parlamentare. Tale trattamento economico
complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato
delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con
esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica
di Ministro o di Sottosegretario.
4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi
1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli
anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n.
550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere
utilizzate negli esercizi successivi.
NOTE
Parte di provvedimento in formato grafico
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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