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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 19 -bis, comma 1, del decreto - legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, le parole: "periodo 1997 - 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "periodo 1998 - 2017" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la
societa' concessionaria e' autorizzata a contrarre ai sensi del
citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. E' altresi'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997".
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli
assi di penetrazione in Firenze.
3. Per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto
Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire
53 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 7 miliardi a
decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.
4. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio
1989, n 13, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno
1997 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
5. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 10 miliardi,
in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per
l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento
dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243,
finalizzato ad interventi per la libera Universita' degli studi di
Urbino.
6. Per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di
edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle
regioni Sicilia e Calabria, anche al fine di consentire la
celebrazione in condizioni di massima sicurezza di procedimenti
penali contro la criminalita' organizzata, nonche' per opere di
completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli, e'
autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno finanziario 1997
e di lire 7 miliardi per l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto - legge 13 settembre 1996,
n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996,
n. 579.
7. Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero
architettonico, urbanistico, ambientale e socio - economico, ai sensi
e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono
autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente
ripartiti in ragione: di lire 16 miliardi e di lire 19 miliardi per
interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei
lavori pubblici; di lire 8 miliardi e di lire 12 miliardi per gli
interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20 miliardi e
di lire 15 miliardi per gli interventi di competenza dei comuni di
Venezia e Chioggia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli
interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di
concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della
navigazione; di lire 3 miliardi e di lire 1 miliardo per gli
interventi di competenza dell'Universita' Ca' Foscari; di lire 1
miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza
dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1
miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza della
provincia di Venezia.
8. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 per
interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete
idrografica nel territorio della provincia di Gorizia, secondo un
piano da approvare con le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni. A valere sulla autorizzazione di
cui al precedente periodo il Ministro dei lavori pubblici puo'
destinare un contributo non superiore a lire 3 miliardi al fine di
incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attivita' di
ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale
delle attivita' di monitoraggio e studio per la previsione e la
prevenzione del rischio geologico. Per tali finalita' il Ministero
dei lavori pubblici promuove, con la regione Friuli - Venezia Giulia
e con le Universita' locali, la sottoscrizione di un accordo di
programma nell'ambito del quale e' previsto il concorso tecnico -
scientifico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 133 miliardi per l'anno
1998 e a lire 185 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a
lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998
e a lire 135 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 19 -bis
del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 1:
- L'art. 19-bis del D.L. 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 19-bis (Realizzazione e potenziamento
di tratti autostradali). - 1. Per le finalita' e con
le modalita' previste nell'art. 2, comma 87, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto
Aglio'-Canova e il potenziamento del tratto Firenze
Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze e'
concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi
annui per il periodo 1998-2017 quali rate di
ammortamento di mutui ventennali che la societa'
concessionaria e' autorizzata a contrarre ai sensi del
citato art. 2, comma 87, della legge n, 662 del 1996.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per
l'anno 1997.
2. All'onere derivante dell'attuazione del presente
articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, l998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999 al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 2 della
legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica): "87. Per consentire l'avvio del nuovo
tratto Aglio'-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna e'
concesso alla concessionaria Societa' autostrade S.p.a. un
contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997 -
2016 per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre".
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca: "Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge
29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali
legalmente riconosciute): "2. Alla libera Universita'
degli studi di Urbino e' inoltre assegnata la somma di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993,
finalizzata ad interventi per le opere di edilizia".
- L'art. 3, comma 2, del D.L. 13 settembre 1996,
n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1996, n. 579 (Provvedimenti urgenti per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il
servizio di traduzione dei detenuti e per
l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli
appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni
Sicilia e Calabria), e' il seguente): "2. A far data dal
18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la
ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali
destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni
di cui al comma 1 possono essere affidati dai
competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a
trattativa privata, anche in deroga all'art. 24 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, mediante gara informale per la quale devono
essere acquisite almeno tre offerte".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca:
"Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo".