Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 346 del 02/10/1997 G.U. n. 240 del 14 Ottobre 1997
Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche
Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale
per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche,
di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
modificatodall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e
dall'articolo 18 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,
possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70
per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.
2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti
gia' beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la
documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti,
nonche' a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno
degli ultimi tre anni.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente all'art. 45 della legge 4 dicembre
1965, n. 1213, come modificato dall'art. 1 della legge 10
maggio 1983, n. 182 e dall'art. 18 del decreto - legge 14
maggio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 marzo 1994, n. 153, e' il seguente:
"Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il
Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera'
annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni,
sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia:
a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di
iniziative e manifestazioni in Italia promosse od
organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico,
nonche' per la concessione di sovvenzioni, anche in
aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi
vigenti, ad enti pubblici nazionali per la
conservazione del proprio patrimonio filmico e per la
organizzazione e realizzazione di mostre d'arte
cinematografica di particolare rilevanza internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale
d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad
un regolamento che tenga conto della qualita' della
programmazione complessiva di film italiani, delle
iniziative promozionali, culturali e informative, con
particolare riguardo per le sale situate nelle
zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative
in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a
contribuire in base a particolari impegni assunti
nel quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi,
materiali ed attrezzature inerenti alla produzione
cinematografica nazionale, secondo convenzioni da
stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi
per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
g) per la concessione di contributi:
1) alla Cineteca di Milano;
2) per l'archivio cinematografico e fotografico
dell'Istituto Luce;
3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del
materiale filmico in dotazione alla Mostra
internazionale d'arte cinematografica;
h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire
12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della
televisione con sede in Roma;
i) per l'erogazione al Centro sperimentale di
cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n.
419, un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;
l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per
la mostra internazionale d'arte cinematografica di un
contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;
m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la
realizzazione di film "prodotti per i ragazzi" di un
contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il
cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici
delle societa' da esso inquadrate, di un contributo
annuo non inferiore a lire 70 milioni;
o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un
contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del
patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso
di enti o soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative
assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o
industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base
ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno
industriale o artistico;
t) per circuiti e consorzi di esercizi
cinematografici, con particolare riguardo per quelli
operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la
stampa e la circolazione di copie e la promozione di
film nazionali e comunitari, per le iniziative
volte all'aggiornamento professionale, nonche' per
le attivita' promozionali di interesse collettivo degli
esercizi consorziati;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di
interesse nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati,
sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti di
carattere permanente in ambito nazionale con
istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione, conservazione di
riviste e opere di carattere storico e critico -
informativo di interesse nazionale, riguardanti la
cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di
cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni
senza scopo di lucro e da enti pubblici e da
universita', con particolare riferimento alle cattedre
di storia del cinema, comunicazioni sociali e
spettacolo;
z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui
all'art. 15, comma 1, del decreto - legge 14 gennaio 1994,
n. 26.
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni
contenute nell'art. 15 R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e
nell'art. 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616 a
favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario
un contributo pari allo 0,50 per cento
dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici.
Detto contributo sara' ripartito fra le aziende dal
Ministero del turismo e dello spettacolo.
L'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la Commissione centrale per la cinematografia,
fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di
presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414,
l'autorita' competente in materia di spettacolo determina
con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da
assegnare all'ente autonomo La ''Biennale di Venezia'',
per la realizzazione della Mostra
internazionale d'arte cinematografica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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