Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 352 del 08/10/1997 G.U. n. 243 del 17 Ottobre 1997 (suppl.ord.)
Disposizioni sui beni culturali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Testo unico delle norme in materia di beni culturali)
    1.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo  recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi-
nate  tutte  le  disposizioni  legislative vigenti in materia di beni
culturali  e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono
abrogate  tutte  le previgenti disposizioni in materia che il Governo
indica in allegato al medesimo testo unico.
    2.  Nella  predisposizione  del testo unico di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis-
lative  vigenti  alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
    b)  alle  disposizioni  devono essere apportate esclusivamente le
modificazioni   necessarie   per  il  loro  coordinamento  formale  e
sostanziale,  nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione
dei procedimenti.
    3.  Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  affinche'  le  competenti
Commissioni  parlamentari  esprimano  il  loro  parere. Si applica la
procedura  di  cui  all'articolo  14,  comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
    4.  Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla
data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai
commi 1, 2 e 3.
    5.  Il  testo  unico  e' emanato con decreto del Presidente della
Repubblica,   su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il
Consiglio  di  Stato,  il cui parere e' espresso entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del relativo schema.
    6.  Per  la  stesura del testo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali
puo'  avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche'
di   esperti,   particolarmente  qualificati  nel  settore,  mediante
affidamento  di  incarichi  di  studio; al relativo onere si provvede
mediante  utilizzazione  delle  risorse disponibili nell'ambito degli
ordinari  capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
          AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato ilrinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1, comma 3:
              -  L'art.  14,  comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
          "4.   In   ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta   giorni  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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