Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 413 del 04/11/1997 G.U. n. 282 del 3 Dicembre 1997
Misure urgenti per la prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  A  decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di
benzene  e  di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato,
rispettivamente,  nell'1  per  cento  in volume e nel 40 per cento in
volume.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
sanita',  previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e'
stabilita  un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del
tenore  massimo  di  idrocarburi  aromatici  nelle benzine, di cui al
comma  1,  sulla  base  delle  normativa comunitaria, valutati i dati
forniti  dall'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente e
quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.
  3.  Il  controllo  del tenore di benzene e della frazione aromatica
nelle  benzine  e'  effettuato  dai laboratori chimici delle dogane e
delle  imposte  indirette  sui  carburanti  prodotti dalle raffinerie
italiane   e   su   quelli   importati.  I  laboratori  provvedono  a
classificare  le  benzine  di  cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il
benzene,  i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con
le  modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995)
e,  per  gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino
alla  definizione  di  apposita  metodica  disposta  con  decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
  4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  le  raffinerie  e  i  depositi  fiscali  inviano  all'agenzia
nazionale  per  la  protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali
per   la   protezione   dell'ambiente  le  informazioni  inerenti  le
caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
  5.  L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad
effettuare  i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle
informazioni  ricevute  dalle  raffinerie e dai depositi fiscali. Dei
risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la
protezione   dell'ambiente   riferisce  al  Parlamento  mediante  una
relazione annuale.
  6.  L'immissione  in  consumo  di  benzine non rispondenti a quanto
stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da
lire  30  milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione
amministrativa e' triplicata.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Nota all'art. 1:
            -   Il decreto  del Ministro  per il  coordinamento delle
          politiche  comunitarie  28  maggio  1988,  n    214,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  85/210/CEE  relativa  al
          tenore di piombo nella benzina".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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