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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 420 del 01/12/1997 G.U. n. 284 del 5 Dicembre 1997
Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e composizione della Consulta
1. E' istituita presso il Ministero per i beni culturali e
ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni
nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalita' di
individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di
particolare rilevanza nonche' le edizioni nazionali da realizzare.
2. La Consulta e' composta da:
a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali
uno con funzioni di presidente;
b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari,
le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice
presidente;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla
cultura.
3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti
da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del
mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonche'
rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate.
I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai
componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione
compete il trattamento economico di missione in base alla normativa
generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.
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