Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 420 del 01/12/1997 G.U. n. 284 del 5 Dicembre 1997
Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Istituzione e composizione della Consulta
  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero  per  i  beni  culturali e
ambientali  la  Consulta  dei  comitati  nazionali  e  delle edizioni
nazionali,  di  seguito denominata "Consulta", avente la finalita' di
individuare   le   celebrazioni  o  le  manifestazioni  culturali  di
particolare rilevanza nonche' le edizioni nazionali da realizzare.
  2. La Consulta e' composta da:
  a)  tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali
uno con funzioni di presidente;
  b)  il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari,
le   istituzioni   culturali  e  l'editoria,  con  funzioni  di  vice
presidente;
  c)  un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
di  ciascuno  dei  Ministeri  della  pubblica istruzione, del tesoro,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  d)  il  presidente del coordinamento degli assessori regionali alla
cultura.
  3.  Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti
da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del
mondo  della  cultura,  i  responsabili  dei  comitati di settore del
Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e  ambientali, nonche'
rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle
poste  e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate.
I  componenti  della  Consulta sono nominati con decreto del Ministro
per  i  beni  culturali  e ambientali e durano in carica tre anni. Ai
componenti  della  Consulta  esterni  alla  pubblica  amministrazione
compete  il  trattamento economico di missione in base alla normativa
generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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