Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 433 del 17/12/1997 G.U. n. 295 del 19 Dicembre 1997
Delega al Governo per l' introduzione dell' EURO
Delega al Governo per l' introduzione dell' EURO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto
della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi
recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle
disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e
per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO,
nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale
con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme
vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le
disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli
ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze
derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in
conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e
delle disposizioni comunitarie in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della
Comunita' europea e' il seguente:
"Art. 108. - Ciascuno Stato membro assicura che, al piu'
tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria
legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca
centrale nazionale, sara' compatibile con il presente
trattato e con lo statuto del SEBC".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". "2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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