Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 433 del 17/12/1997 G.U. n. 295 del 19 Dicembre 1997
Delega al Governo per l' introduzione dell' EURO
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Delega al Governo
  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto
della  normativa  comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi
recanti   le   norme   necessarie  per  dare  piena  attuazione  alle
disposizioni  comunitarie  sul  passaggio alla moneta unica europea e
per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO,
nonche'  per  assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale
con  quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea.
  2.  I  decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente
del  Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto delle norme delegate.
  3.  Gli  schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, alla
Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia  espresso,  entro  sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine
i  decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni  che  precedono  la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
  4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del  comma  1, coordinandovi, qualora necessario, le norme
vigenti nelle stesse materie.
  5.  Con  regolamenti  adottati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  potranno essere emanate le
disposizioni  necessarie  ad adeguare la disciplina legislativa degli
ordinamenti  di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze
derivanti   dall'introduzione   della   moneta   unica   europea,  in
conformita'  dei  principi  e criteri generali della presente legge e
delle disposizioni comunitarie in materia.


         AVVERTENZA:
         Il testo delle note  qui pubblicato è stato redatto ai sensi
         dell'art. 10,  comma 3, del  testo unico  delle disposizioni
         sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
         del  Presidente  della  Repubblica  e   sulle  pubblicazioni
         ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
         dicembre  1985,  n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la
         lettura delle  disposizioni di legge alle quali è operato il
         rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
         legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 108  del trattato istitutivo  della
          Comunita' europea e' il seguente:
            "Art. 108. - Ciascuno Stato membro assicura che, al  piu'
          tardi  alla  data   di istituzione   del  SEBC, la  propria
          legislazione  nazionale, incluso lo statuto  della    Banca
          centrale  nazionale,  sara'  compatibile  con  il  presente
          trattato e con lo statuto del SEBC".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 17,  comma 2,  della
          legge   23  agosto  1988,  n.  400,  recante    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo e ordinamento  della Presidenza
          del Consiglio   dei  Ministri".    "2.  Con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,   previa deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
          emanati i regolamenti per la  disciplina delle materie, non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione,  per  le  quali le leggi della    Repubblica,
          autorizzando      l'esercizio         della        potesta'
          regolamentare  del  Governo, determinano  le norme generali
          regolatrici della   materia  e    dispongono  l'abrogazione
          delle  norme    vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
          delle norme regolamentari".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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