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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 440 del 18/12/1997 G.U. n. 298 del 23 Dicembre 1997
Istituzione del Fondo per l' arricchimento e l' ampliamento dell' offerta formativa e per gli interventi perequativi
Istituzione del Fondo per l' arricchimento e l' ampliamento dell' offerta formativa e per gli interventi perequativi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo
denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole
medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e del tasso di
successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla
realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non
universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente,
agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi
ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di
interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali
da consentire, anche mediante integrazione degli organici
provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione
di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di
iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con
decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in
attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali
disponibilita' non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate
nell'esercizio successivo.
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