Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 440 del 18/12/1997 G.U. n. 298 del 23 Dicembre 1997
Istituzione del Fondo per l' arricchimento e l' ampliamento dell' offerta formativa e per gli interventi perequativi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
                   per gli interventi perequativi 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e' istituito  nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un  fondo
denominato "Fondo per l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli  interventi  perequativi"  destinato  alla  piena
realizzazione     dell'autonomia     scolastica,     all'introduzione
dell'insegnamento di una  seconda  lingua  comunitaria  nelle  scuole
medie, all'innalzamento del livello di  scolarita'  e  del  tasso  di
successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla
realizzazione  di  iniziative  di   formazione   postsecondaria   non
universitaria, allo sviluppo della formazione continua e  ricorrente,
agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi
ordini e gradi, ad interventi per la  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia  del  sistema  scolastico,   alla   realizzazione   di
interventi perequativi in favore delle istituzioni  scolastiche  tali
da   consentire,   anche   mediante   integrazione   degli   organici
provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla  realizzazione
di interventi integrati, alla  copertura  della  quota  nazionale  di
iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. 
  2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere nello stato  di
previsione del Ministero della pubblica  istruzione  sono  ripartite,
sentito il parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari,  con
decreti  del  Ministro  del  tesoro,  anche  su  capitoli  di   nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica  istruzione,  in
attuazione delle  direttive  di  cui  all'articolo  2.  Le  eventuali
disponibilita' non utilizzate nel  corso  dell'anno  sono  utilizzate
nell'esercizio successivo. 
 
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