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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 87.800
miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1998 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.
2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200 miliardi,
al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677
miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 80.600
miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi
ed in lire 250.800 miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 14 gennaio 1998 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.