Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 451 del 23/12/1997 G.U. n. 302 del 30 Dicembre 1997
Istituzione della Commissione parlamentare per l' infanzia e dell' Osservatorio nazionale per l' infanzia
Istituzione della Commissione parlamentare per l' infanzia e dell' Osservatorio nazionale per l' infanzia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Commissione parlamentare per l'infanzia
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e
allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero
dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui
risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da
organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno
annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e
proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di
adeguamento della legislazione vigente, in particolare per
assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in
riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella
ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il
Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di
svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (in
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, supplemento
ordinario) e' il seguente: "Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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