Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 77 del 25/03/1997 G.U. n. 74 del 29 Marzo 1997
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di incentivi
1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di
strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre
1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai
fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti
dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987,
provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette
all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede
di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi
corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto
informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il
trattamento fiscale e per le modalita' di utilizzo del credito
d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono
comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' elevata al
2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle
cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e
del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie
al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio
per investimenti.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- L'art. 3, comma 8, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9,
convertito in legge 27 marzo 1987, n. 121, cosi' si
esprime: "A valere sulle disponibilita' del fondo di cui
all'art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e' autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la
concessione di contributi in conto capitale nella misura
del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto
da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della predetta
legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e
muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la
concessione, la liquidazione e la verifica relative alle
predette operazioni".
- A sua volta l'art. 1 della citata legge n. 517
stabilisce i soggetti beneficiari dei finanziamenti per la
ristrutturazione dell'apparato distributivo, mentre il
successivo art. 6 istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, un fondo per il finanziamento
delle agevolazioni al commercio.
- L'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
stabilisce fra l'altro, che il credito di imposta deve
essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposte nel corso della
quale e' concesso il beneficio. Esso puo' essere fatto
valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto,
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il
periodo di imposta nel corso del quale il credito e'
concesso.
- L'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito,
con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887 e
modificato successivamente dall'art. 3 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in
legge 19 luglio 1993, n. 237, stabilisce a favore delle
cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti
nel settore del commercio e del turismo, un contributo
diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di
garanzia. Il contributo e' erogato nella misura massima
dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di
detti enti. L'art. 3 del citato decreto-legge n. 149 del 20
maggio 1993 a sua volta ha integrato il fondo per il
credito agevolato al commercio di 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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