Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 85 del 28/03/1997 G.U. n. 76 del 2 Aprile 1997
Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Le  disposizioni  di cui l'articolo 01 del decreto - legge 29
giugno  1996,  n.  341,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.
    2. Le proposizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di  cui  al  comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli
organi complessivi interessati.
    3.  I  periodi  minimi di comando e di attribuzione specifiche, i
corsi  e  gli  esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli
ufficiali  della  Guardia  di  finanza sono stabiliti con decreto del
Ministro delle Finanze.
 
                                     NOTE
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            - L'art. 01 del  D.L.  n.  341  del  1996  ("Disposizioni
          urgenti  in  materia  di trattamento economico di ufficiali
          delle Forze armate e di polizia") ha prorogato, da  ultimo,
          fino  al  31  dicembre  1996  il termine di validita' delle
          tabelle allegate alla  legge  20  settembre  1980,  n.  574
          ("Unificazione  e riordinamento dei ruoli normali, speciali
          e  di  complemento  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
          Marina  e  dell'Aeronautica"), riguardanti l'avanzamento al
          grado superiore in taluni ruoli degli ufficiali.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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