Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 130 del 28/04/1998 G.U. n. 104 del 7 Maggio 1998
Modifica dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori
Modifica dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste
dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122,
dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i
notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure
della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli
assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle candidature.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
- La legge 21 marzo 1990, n. 53, reca: "Misure
urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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