Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 153 del 13/05/1998 G.U. n. 116 del 21 Maggio 1998
Concessione di un contributo volontario a favore dell' Organizzazione per lo sviluppo dell' energia nella penisola coreana ( KEDO - Korea peninsula energy development organization )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  E'   autorizzata   la   concessione   del   contributo   volontario
all'Organizzazione  per  lo   sviluppo  dell'energia  nella  penisola
coreana (KEDO) nella misura complessiva  di 3.000 milioni di lire, da
erogare in  tre quote annuali di  1.000 milioni di lire  per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999.
  2. Il contributo di cui al comma l viene autorizzato in conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  1, commi  40, 41,  42 e  43, della
          legge  28  dicembre     1995,  n.     549      (Misure   di
          razionalizzazione della  finanza pubblica), e' il seguente:
            "40.  Gli importi  dei contributi  dello Stato  in favore
          di  enti,  istituti,  associazioni,   fondazioni ed   altri
          organismi, di  cui alla tabella A  allegata alla   presente
          legge,  sono  iscritti in  un unico capitolo nello stato di
          previsione di ciascun Ministero interessato.   Il  relativo
          riparto  e'    annualmente effettuato da  ciascun Ministro,
          con proprio decreto,   di concerto con  il  Ministro    del
          tesoro,   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti,  alle  quali  vengono  altresi'    inviati    i
          rendiconti  annuali   dell'attivita'   svolta  dai suddetti
          enti,   entro trenta giorni   dalla data  di  entrata    in
          vigore  della    legge     di    bilancio,     intendendosi
          corrispondentemente     rideterminate      le      relative
          autorizzazioni di spesa.
            41.  I   Ministri effettuano  il riparto  secondo criteri
          diretti   ad   assicurare   prioritariamente      il   buon
          funzionamento    delle istituzioni culturali    e   sociali
          di   particolare   rilievo   nazionale   ed  internazionale
          nonche'    degli enti   nazionali   per   la gestione   dei
          parchi.
            42.  Gli  enti,    cui  lo  Stato  contribuisce  in   via
          ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15
          luglio   di   ogni   anno  il  conto  consuntivo  dell'anno
          precedente da    allegare  allo  stato  di  previsione  dei
          singoli    Ministeri    interessati,   sono   esclusi   dal
          finanziamento per l'anno  cui  si  riferisce  lo  stato  di
          previsione stesso.
            43.  La    dotazione dei capitoli di  cui al comma 40  e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n.   468, come
          modificata dalla legge 23  agosto 1988, n.  362".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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