Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 188 del 16/06/1998 G.U. n. 141 del 19 Giugno 1998
Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ( Stralcio dell' articolo 15 del disegno di legge C4625, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998 )
Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ( Stralcio dell' articolo 15 del disegno di legge C4625, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a
decorrere dal 2 giugno 1999".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 247 del decreto
legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 e' il seguente:
"1. Il presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa
efficace decorso il termine stabilito dall'art. 1, comma
1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,
33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
