Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 198 del 18/06/1998 G.U. n. 150 del 30 Giugno 1998
Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all' estero
Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all' estero
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n.
368, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita'
italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere
politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368,
dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono
inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita'
locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il
coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di
sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di
collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi
come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le
altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6
novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale
degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli
articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di
promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di
vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli
componenti, di rafforzare il collegamento di tali
comunita' con la vita politica, culturale, economica
e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace
tutela dei diritti degli italiani all'estero e di
facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e
linguistica, l'integrazione nelle societa' di
accoglimento e la partecipazione alla vita delle
comunita' locali, nonche' di facilitare il
coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei
Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di
cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello
svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte
principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le altre forme associative
dell'imprenditoria italiana".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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