Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 199 del 26/06/1998 G.U. n. 150 del 30 Giugno 1998
Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare
Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data del 15 marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Sino alla proclamazione dei nuovi eletti si applica l'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985. 2. Per tutto il periodo di proroga del mandato e sino alla conclusione dei procedimenti elettorali di cui al comma 1, le modifiche concernenti la collocazione e la composizione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), disposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, non comportano la decadenza dal mandato degli eletti ai COIR nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in carica, eventualmente anche in soprannumero rispetto alla composizione fissata per il COIR cui e' collegato, ai fini della rappresentanza, il reparto o ente dove prestano servizio.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 691 del 1979 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare), cosi' come sostituto dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136, e' il seguente: "Art. 5 (Composizione e collocazione dei COIR). - I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie A, B, C, D ed E. La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente regolamento. La tabella B viene modificata, in relazione a variazioni di forza elettiva e a modifiche organicostrutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)