Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 22 del 05/02/1998 G.U. n. 37 del 14 Febbraio 1998
Disposizioni generali sull' uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell' Unione europea
Disposizioni generali sull' uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell' Unione europea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della
Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed
esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella
dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso
delle bandiere militari.
2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della
presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono
altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle
quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del
comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' autorizzato ad
emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 12 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni".
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
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