Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 22 del 05/02/1998 G.U. n. 37 del 14 Febbraio 1998
Disposizioni generali sull' uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell' Unione europea
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La  presente legge detta,  in attuazione dell'articolo  12 della
Costituzione   e   in   conseguenza   dell'appartenenza   dell'Italia
all'Unione  europea,  disposizioni  generali  in materia  di  uso  ed
esposizione  della bandiera  della  Repubblica italiana  e di  quella
dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso
delle bandiere militari.
  2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c)
del comma  1 dell'articolo  2, emanare  norme per  l'attuazione della
presente  legge, ai  sensi  dell'articolo 117,  secondo comma,  della
Costituzione.  Le  disposizioni  della presente  legge  costituiscono
altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle
quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del
comma  1 e  di cui  al  comma 2  dell'articolo 2,  e' autorizzato  ad
emanare,  entro cinque  mesi dalla  data di  entrata in  vigore della
presente legge,  sentite le  competenti commissioni  parlamentari, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'articolo  10,  comma   3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1, comma 1:
            -   Il  testo  dell'art.  12  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 12. - La bandiera  della Repubblica e' il tricolore
          italiano:  verde, bianco e rosso, a tre bande verticali  di
          eguali dimensioni".
           Note all'art. 1, comma 2:
            -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            Art.  117.  -   La   regione   emana per   le    seguenti
          materie    norme  legislative   nei limiti   dei   principi
          fondamentali stabiliti  dalle leggi dello Stato, sempreche'
          le  norme stesse non siano  in  contrasto  con  l'interesse
          nazionale e con quello di altre regioni:
            ordinamento    degli uffici  e degli  enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
            beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
            istituzione  artigiana  e  professionale   e   assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
            tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
            viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici di interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
            Le leggi della Repubblica possono  demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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