Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 222 del 08/07/1998 G.U. n. 160 del 12 Luglio 1998
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all' esame di idoneità per l' iscrizione nel registro dei revisori contabili
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all' esame di idoneità per l' iscrizione nel registro dei revisori contabili
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Ammissione alla prima sessione di esami
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1997,
n. 132, dopo le parole: "avere svolto un tirocinio triennale" sono
inserite le seguenti: "presso una societa' di revisione, o presso un
professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o".
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132,
dopo le parole: "con sottoscrizione autenticata," sono inserite le
seguenti: "dal legale rappresentante della societa' di revisione o".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di
revisori contabili), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Ammissione alla prima sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili). - 1.
Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo
quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e' necessario:
a) (Omissis);
b) aver svolto un tirocinio triennale presso una
societa' di revisione, o presso un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti, o presso un
professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti
o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero aver
prestato servizio presso un istituto, un ente o
un'amministrazione pubblica che istituzionalmente
esercita attivita' di controllo contabile, ovvero essere
stato componente, per un triennio, di un collegio
sindacale o di un organo di controllo contabile di enti.
L'attivita' di tirocinio e quella di componente di
collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo
contabile su enti, sono cumulate ai fini del
triennio".
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge
n. 132 del 1997, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio,
che deve vertere in materia di controllo legale dei
conti, l'interessato redige una relazione
sull'attivita', che deve essere certificata, mediante
dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal legale
rappresentante della societa' di revisione o dal
professionista o dal pubblico funzionario presso cui il
tirocinio e' stato svolto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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