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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud
1. Il personale dipendente dalle societa' per azioni Fime, Fime
leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni, puo' essere assunto in
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre
amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici
nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di
lavoro.
2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai
sensi del presente articolo, dei dipendenti delle societa' di cui al
comma 1, l'equiparazione fra le professionalita' possedute dai
dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle
amministrazioni pubbliche e' previamente stabilita, ai sensi del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti
assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al
personale dipendente dalla societa' per azioni Insud riconosciuto in
esubero, nel limite massimo di quindici unita'.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4,
valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di
11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei
soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488), come da ultimo modificato dal
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, e' il seguente:
"Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il
personale della soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data
del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15
aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia
revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre
1993 al commissario liquidatore, ai fini della
iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso
il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, e' inquadrato, anche in soprannumero, nei
ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali
e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi
pubblici, nonche' di aziende municipalizzate, ai quali e'
stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni
regionali e locali, alle quali sia riassegnato su
richiesta delle stesse con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, del bilancio e della programmazione economica e
del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri
restano a carico delle amministrazioni richiedenti.
Nelle amministrazioni statali il personale e'
inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base
delle corrispondenze tra le qualifiche e le
professionalita' rivestite nel precedente ordinamento
contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il
personale delle amministrazioni statali, definite,
tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro
del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle
statali, il personale e' inquadrato nelle qualifiche
corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in
conformita' ai vigenti principi in materia di
mobilita', a quelle statali.
2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso in opposizione da presentare
entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se
l'interessato abbia avuto conoscenza del
provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso
decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso, sentita una commissione
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e formata da un magistrato amministrativo,
che la presiede, e da quattro dirigenti generali
designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai
Ministri del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia
presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia
revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di
impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13
ottobre 1993, con diritto al trattamento
pensionistico e previdenziale ad esso spettante in
base alla normativa vigente in materia alla stessa
data di cessazione del rapporto di impiego. Nei
confronti del personale che cessa dal rapporto di
lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la
sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di
anzianita', stabilita dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come
modificato dal comma 8, dell'art. 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
si intende ricompreso tra il personale di cui all'art. 13,
comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si
applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le
disposizioni proprie dell'amministrazione di
assegnazione in materia di trattamento di fine
rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA
e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA
gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al
momento della cessazione del rapporto di impiego con
l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente.
5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
mobilita' per il personale non assegnato o per quello in
soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle
piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli
enti ai quali e' stato assegnato il personale di cui al
comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, per gli organici delle ammmistrazioni
regionali e delle province autonome, sono
incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in
misura pari al numero delle unita' assegnate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle
quali siano state attribuite competenze ai sensi del
presente decreto provvedono, nella prima attuazione
della presente norma, all'attribuzione dei posti
disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali,
negli organici come sopra rideterminati, al personale gia'
di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le
procedure e nel rispetto delle norme in vigore".
- Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca: "Disposizioni
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per
l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse
del territorio nazionale".
- Il testo dell'art. 14-bis, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 96 del 1993,
introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' il
seguente:
"Art. 14-bis (Trattamento economico del personale).
- 1. Il personale di cui all'art. 14, comma 1, nonche'
il personale che sia gia' volontariamente, anche a
seguito di domanda di revoca espressa entro il 28
febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12
ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il
31 luglio 1994, puo' optare alternativamente per uno dei
seguenti trattamenti economici:
(omissis);
b) ricongiungimento del servizio prestato presso
l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data
del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso
l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente e'
attribuito lo stipendio iniziale della qualifica
attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo
dell'indennita' integrativa speciale ed incrementato di un
importo, calcolato secondo le modalita' previste per
le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai
bienni di anzianita' nell'ultima qualifica rivestita
e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13
ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione
come sopra determinata, e' attribuito un assegno
personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi
successivo miglioramento, pari alla differenza tra la
predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito presso
la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire
1.500.000 lorde mensili. Le altre indennita'
eventualmente spettanti presso l'amministrazione di
destinazione, diverse dall'indennita' integrativa
speciale, sono corrisposte solo nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno
personale. Ai fini previdenziali si applica l'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine
rapporto costituito presso l'INA, di cui all'art. 14,
comma 4, e' corrisposto al momento della cessazione dal
servizio presso l'amministrazione di
assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita.
I servizi gia' coperti dall'iscrizione previdenziale
presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita'
di buonuscita.
(Omissis)".