Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 266 del 30/07/1998 G.U. n. 183 del 7 Agosto 1998
Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo  14  della  legge  13  maggio 1997, n. 132, e'
inserito il seguente:
  "Art. 14-bis (Norma transitoria). - 1. Possono essere nominati alla
carica  di  componente  di  collegi  sindacali  o  di altri organi di
controllo  contabile  di  enti  coloro che, anche se non iscritti nel
registro  dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della
presente norma transitoria:
  a)  hanno  sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo
4;
  b)  hanno  titolo,  ai  sensi  dell'articolo 6, ad essere esonerati
totalmente  dall'esame  di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda
di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1,
commi 7 e 9;
  c)  hanno  titolo  ad  essere  iscritti  nel  registro dei revisori
contabili  ai  sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa
domanda  nel  termine  prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2.  Il  soggetto nominato ai sensi del comma l da' comunicazione al
Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine
di  sessanta  giorni  dalla stessa, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza
dalla carica.
  3.  Il  mancato  superamento  della  prova di esame, o la reiezione
della  domanda  di  esonero presentata ai sensi degli articoli l e 6,
ovvero  della  domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta
la decadenza dalla carica".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - La  legge n. 132/1997 reca:   "Nuove norme  in  materia
          di revisori contabili".
            -  Il  testo    del  comma 2 dell'art. 209 del  D.Lgs. n.
          58/1998 (Testo unico delle    disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' il seguente:
            "2.  Ai fini  dell'iscrizione nel  registro dei  revisori
          contabili  istituito   presso   il Ministero  di  grazia  e
          giustizia  il   termine previsto dall'art. 13,    comma  1,
          della  legge  13 maggio  1997, n. 132, e' prorogato fino  a
          sessanta  giorni successivi alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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