Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 269 del 03/08/1998 G.U. n. 185 del 10 Agosto 1998
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale
di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli
contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia
del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine
nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del
codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da
600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatto a New York il 20 novembre 1989.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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