Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 290 del 30/07/1998 G.U. n. 193 del 20 Agosto 1998 (suppl.ord.)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell' uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
protocollo  IV  sulle  armi  laser  accecanti,  fatto  a Vienna il 13
ottobre 1995, ed il protocollo II  sulla  proibizione  o  restrizione
dell'uso  delle  mine,  trappole  ed  altri  ordigni, come emendato a
Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati
nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali  alla
convenzione  di  Ginevra  del  10 ottobre 1980 sulla proibizione o la
limitazione di talune armi convenzionali  aventi  effetti  dannosi  o
indiscriminati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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