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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per
consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti
dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario
del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale
ed economica dell'Albania.
2. La somma di cui al comma 1 e' attribuita quanto a lire 13.000
milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e
l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni
al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema
penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative
strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000
milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione
dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al
Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con
le universita' albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei
lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilita'
del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini
tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi
nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al
Ministero della sanita' per la predisposizione del piano sanitario
nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche
agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi
dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica,
riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500
milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la
fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma,
pari a lire 10.000 milioni, e' assegnata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione
a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla
riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali
interventi strutturali, nonche' alla fornitura di attrezzature.
3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in
Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1997, n. 437, e' autorizzato a derogare alle disposizioni
vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di
contratti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1997, n. 437 (Finanziamento della
missione italiana in Albania per riorganizzare le
Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi
della ex Jugoslavia), e' il seguente:
"Art. 2 (Regime degli interventi a carattere
umanitario). - 1. Per consentire la tempestiva attuazione
delle iniziative del presente decreto, nonche' delle
altre analoghe iniziative di carattere umanitario da
attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'art. 5 del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si
applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n.
15".