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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Documenti da allegare all'istanza di vendita
1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura
civile e' sostituito dai seguenti:
"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito
del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere
sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata
anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione
di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo
della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del
debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio
l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui
all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la
trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo
comma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 567 del codice di
procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il temine di
cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo
possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve
provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto
e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione
urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal
deposito del ricorso, nonche' i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato, tale documentazione puo' essere sostituita da
un certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere
allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la
documentazione di cui al secondo comma, ovvero il
certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice
dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di
ogni altra parte interessata o anche d'ufficio
l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di
cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia
cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica
l'art. 562, secondo comma".