Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 344 del 06/10/1998 G.U. n. 235 dell'8 Ottobre 1998
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella
medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo
parere delle commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e'
espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di
delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti
legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.
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