Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 362 del 13/10/1998 G.U. n. 245 del 20 Ottobre 1998
Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni
Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finanziamento del terzo piano annuale
di edilizia scolastica
1. Per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei
piani triennali di edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della
capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a lire 46
miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal
presente articolo, pari a lire 46 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge modificata e della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 23/1996 (Norme per
l'edilizia scolastica), cosi' recita:
"Art. 4 (Programmazione, procedure di attuazione e
finanziamento degli interventi). - 1. Per gli interventi
previsti dalla presente legge la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere agli enti
territoriali competenti mutui ventennali con onere
di ammortamento a totale carico dello Stato,
comprensivo della capitalizzazione degli interessi di
preammortamento. Per il primo piano annuale di
attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il
complessivo ammontare dei mutui e' determinato in
lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si
realizza mediante piani generali triennali e piani annuali
di attuazione predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base
delle proposte formulate dagli enti territoriali
competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali,
che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli
scolastici distrettuali e provinciali.
3. Entra trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,
stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra
le regioni, indica le somme disponibili nel primo
triennio suddividendole per annualita' e fissa gli
indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli
interventi ai fini della programmazione scolastica
nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica
istruzione i piani generali triennali contenenti i
progetti preliminari, la valutazione dei costi e
l'indicazione degli enti territoriali competenti per i
singoli interventi. Entro la stessa data le regioni
approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso
di difformita' rispetto agli indirizzi della
programmazione scolastica nazionale, il Ministro della
pubblica istruzione invita le regioni interessate a
modificare opportunamente i rispettivi piani generali
entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle
disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla
trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del
Ministro della pubblica istruzione, le regioni
provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,
gli enti territoriali competenti approvano i progetti
esecutivi degli interventi relativi al primo anno del
triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei
mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone
comunicazione, mediante invio dei relativi atti
deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa
depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo
agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle
regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi
giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono
formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme
disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni
si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3,
dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli
interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un
piano triennale possono essere inseriti in quello
successivo; le relative quote di finanziamento non
utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al
triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno
carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali
non provvedano agli adempimenti di loro competenza,
provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni
o le province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformita' alla legislazione vigente. Decorsi trenta
giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
automaticamente in via sostitutiva il commissario del
Governo".
L'importo di lire 225 miliardi di cui al comma 1
dell'art. 4 sopra riportato e' stato rideterminato in
lire 456 miliardi dall'art. 1, comma 1, primo periodo,
della legge n. 431/1996 recante: "Interventi urgenti per
l'edilizia scolastica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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